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DETTAGLIO NEWS

Interpello n. 2/2022
(del 02 11 2022)

La Regione Lazio ha avanzato istanza di interpello al fine di chiarire esattamente i termini e la portata dell’obbligo di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 18 del Testo Unico, ovvero se la stessa vada riferita unicamente alle previsioni dell’articolo 41 del decreto ovvero se, in base agli obblighi generali posti in capo al datore di lavoro, questi debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all’articolo 41.

Al riguardo, la Commissione, nel rammentare come l’articolo 41 sopra citato stabilisce che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalle normativa vigente o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi, ritiene che dette disposizioni prevedano specifici obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e che pertanto, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo dell’articolo 41.



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