La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha rammentato come rientrino tra le malattie indennizzabili non solo quelle contratte in seguito a specifiche lavorazioni, ma anche quelle derivanti dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Ciò che importa, infatti, è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza della prestazione lavorativa. |