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DETTAGLIO NEWS

Assenza dal lavoro e visita medica
(del 14 10 2022)

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che, dopo un’assenza per malattia di oltre 60 giorni, non si è presentato al lavoro sostenendo di dover prima essere sottoposto alla visita medica di idoneità, sottolineando come l’articolo 41 del Testo Unico non autorizza il lavoratore, assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi, a rimanere in attesa della decisione del datore di lavoro per l’effettuazione della visita medica: è infatti dovere del lavoratore, una volta cessata la malattia, presentarsi al lavoro.

Da questo punto di vista, la visita medica prevista a seguito di assenza oltre i 60 giorni è finalizzata a tutelare l’incolumità e la salute del lavoratore, e deve pertanto precedere l’assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell’inizio dell’assenza, ma il lavoratore è comunque tenuto a presentarsi sul posto di lavoro, potendo comunque il datore di lavoro, nell’attesa della visita, disporre una eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell’impresa.



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