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Istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici
(del 14 10 2022)

Con decreto del ministro del lavoro dell’11 ottobre sono state individuate le modalità per l’istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici, previsto dall’articolo 51 del Testo Unico in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 146/2021.

Per poter essere iscritto, l’organismo paritetico deve possedere i seguenti requisiti:

-          Essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico.

-          Essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività è valutata sulla base dei seguenti requisiti:

o   ila presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;

o   la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;

o   il numero complessivo dei CCNL sottoscritti;

o   i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico, ove disponibili.

-          Essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

-          Svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l'esercizio della loro attività, nell'ambito del settore e del territorio di riferimento.

-          Svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Agli organismi iscritti è consentito quindi lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51 del D.Lgs.81/2008, consistenti in particolare nell’essere gli enti di prima istanza in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e nella possibilità di supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, svolgono o promuovono attività di formazione, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano un’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tenere conto ai fini della programmazione della propria attività.

Infine, purché dispongano di personale con specifiche competenze, possono effettuare, nei luoghi e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi ai fine di supportare le imprese nell’individuazione delle soluzioni tecniche ed organizzative.



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