La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un lavoratore, direttore di un centro commerciale, il quale, raggiunto di fronte alla propria dimora dal rientro del lavoro, era stato convinto da un collega ad accompagnarlo a casa, e durante il tragitto questi lo aveva ripetutamente accoltellato in un tentativo di rapina, per il quale era stato poi condannato in sede penale. Per tale evento l’INAIL aveva ritenuto l’infortunio qualificabile quale avvenuto in itinere, negando che lo stesso potesse essere indennizzato in quanto avvenuto a seguito di una deviazione dal tragitto ordinario lavoro-privata dimora. In realtà viene specificato dalla corte che i requisiti indispensabile per l’indennizzabilità è la presenza di un nesso tra la prestazione lavorativa e l’evento, quanto meno mediata e diretta, essendo l’evento dipendente dal rischio inerente l’attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività. Nel caso specifico, quindi, non di infortunio in itinere si era trattato, in quanto il rischio a cui era esposto il lavoratore non era in alcun modo ricollegabile al tragitto percorso, bensì all’attività lavorativa e alle mansioni svolte. |