La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso di un imputato condannato per la morte di un operatore impegnato nei lavori di rimozione del relitto della Costa Concordia, ha ribadito che anche a tale tipologia di attività si applicano le disposizioni dettate dal Titolo IV del Testo Unico in materia di canteri temporanei e mobili, ribadendo come l’articolo 3 della citata disposizione preveda un’applicazione universale delle norme, a tutti i lavoratori e a tutti i settori di attività, pubblici e privati, senza alcuna esclusione di particolari ambienti lavorativi, ivi compresi quelli svolti in mare quale quello ove si è verificato l’infortunio, costituito da un cantiere subacqueo. |