Il Ministro della transizione ecologica ha emanato un regolamento con il quale stabilisce i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale. In tale contesto, viene definito “aggregato recuperato” il rifiuto che ha cessato di essere tale a seguito di una o più operazioni di recupero, e tali rifiuti possono essere qualificati come aggregato solo se l’aggregato recuperato è conforme ai criteri individuati nell’Allegato 1 al regolamento. Si noti infine che il produttore di aggregato recuperato deve applicare un sistema di gestione della qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001, certificato da un’organizzazione accreditata, atto a dimostrare il rispetto dei criteri del regolamento. |