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DETTAGLIO NEWS

Nuovi interpelli
(del 31 10 2016)

La Commissione per gli interpelli ha recentemente pubblicato alcune risposte a quesiti pervenuti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; brevemente, gli argomenti trattati sono i seguenti.


 Valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree

Il tema trattato riguarda l’obbligo, per il datore di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree, di valutare anche i rischi ambientali legati ai luoghi ove gli stessi siano chiamati ad operare o si trovino per lavoro, e la Commissione ritiene che “il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti “rischi generici aggravati”, legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta”.

Obbligo di recinzione di cantiere nei cantieri stradali

Come noto, da un lato il Codice della Strada prevede l’obbligo di segnalare e delimitare il cantiere stradale, dall'altro il Testo Unico prevede che i cantieri devono essere recintati per impedire l’accesso agli estranei. In tal senso, secondo la Commissione “le segnaletiche e delimitazioni di cantiere previste dal Codice della Strada hanno le funzioni espressamente ivi previste e sono cosa diversa dalla recinzione di cui all'art. 109 del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, ove la delimitazione di cui sopra abbia le caratteristiche di impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni, la stessa deve considerarsi idonea anche ai fini del sopraccitato art. 109 del D.Lgs. 81/2008”.

Utilizzo di piattaforma mobile in sostituzione di un ponteggio fisso

Il quesito è inerente la possibilità di considerare tra i costi per la sicurezza una piattaforma di lavoro elevabile (PLE) al posto di un ponteggio metallico fisso, come soluzione nello specifico migliorativa delle condizioni di sicurezza per l’esecuzione dei lavori previsti. Le indicazioni, premesso che le misure preventive e protettive dal PSC comprendono anche le attrezzature di lavoro previste al punto 1.1.1 lettera d), sono di ritenere che la PLE possa essere inserita nella stima dei costi per la sicurezza nel caso in cui il coordinatore la ritenga una misura preventiva e protettiva per lavori interferenti.

Oneri delle visite mediche

La questione verte su chi debbano ricadere i costi per così dire indiretti della sorveglianza sanitaria, in particolare il costo del trasporto dei lavoratori dal luogo di lavoro alla casa di cura indicata dal medico competente per l’effettuazione degli esami clinici, biologici e le indagini diagnostiche necessarie, e se il tempo impiegato dal lavoratore per tali spostamenti debba essere considerato tempo di lavoro, e la Commissione in merito ritiene che “i costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro”.

Sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale

Sul tema dell’obbligo o della semplice opportunità, per i medici di continuità assistenziale, di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, deve essere deciso sulla base della tipologia di attività svolta, nel senso che l’obbligo sussiste qualora gli stessi “svolgano la propria attività lavorativa nell'ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro”, quindi se rientrino nella nozione di lavoratore di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e soci di società

In base all'accordo nazionale applicativo del D.Lgs. 81/2008 tra CGIL, CISL, UIL e CNA, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI, CLAAI non possono essere né eleggibili né elettori, come RLS, i soci di società, gli associati in partecipazione ed i collaboratori familiari, pertanto nel caso in cui in una società all'interno della quale operino esclusivamente soci lavoratori si ritiene che “in tutte le aziende o unità produttive, comprese quelle all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4 dell’art. 47 del D.Lgs. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo”.

Obbligo di formazione per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carro attrezzi

Il D.M. 4 marzo 2013 prevede l’obbligo di formazione per gli addetti alla segnalazione stradale in presenza di traffico, e poiché l’attività di soccorso stradale rientra a pieno titolo tra le attività che si svolgono in presenza di traffico veicolare, “i lavoratori che svolgono attività di soccorso stradale con apposizione di segnaletica temporanea nei casi previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 rientrano nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013”.

Formazione per ASPP – RSPP in modalità di formazione a distanza

Il quesito è stato superato dall'entrata in vigore dell’accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016, che prevede che la formazione in esame possa essere effettuata, in modalità e-learning, solo per il modulo A e secondo i criteri previsti nell'Allegato II all'accordo stesso.

Designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al soccorso medico

Il questo è relativo ai rapporti con il D.M. 388/2003, relativo alla designazione e formazione degli addetti al primo soccorso, in presenza di un servizio medico strutturato secondo il vecchio D.P.R. 303/1956 e costituto da una Camera di Medicazione, con un medico ed infermieri professionali, questi ultimi sempre presenti durante l’orario di lavoro. La Commissione, in merito, ritiene che “qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutto l’orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal D.M. 388/2003. Inoltre, il datore di lavoro non è tenuto all'aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall’art. 27, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, considerato l’obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell’allegato III dello stesso D.M. 388/2003”.




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