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Indicazioni applicative sul decreto 2 settembre 2021
(del 09 07 2022)

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato una circolare contente alcune indicazioni in merito ai contenuti del decreto del 2 settembre 2021, la cui entrata in vigore è peraltro imminente.

In particolare, il documento è diviso in due parti, la prima dedicata alla formazione degli addetti antincendio, e la seconda alla designazione, formazione, abilitazione e aggiornamento degli addetti antincendio.

Per questo secondo aspetto, la circolare, nel rammentare come la formazione antincendio sia un adempimento obbligatorio del datore di lavoro, specifica come le norme non definiscano in generale il numero di addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati dal datore di lavoro, tuttavia la normativa prevede comunque che tale numero deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili, lasciando quindi al datore di lavoro, tramite il piano di emergenza, la definizione di tale numero.

Si precisa poi che la frequenza del corso deve essere completa e che non sono ammesse assenze, nemmeno parziali.

Infine, in fase di svolgimento delle prove pratiche, è necessario che gli addetti siano adeguatamente protetti, secondo le seguenti indicazioni minime:

-          Tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi, (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro conformi alla UNI EN 388, portati direttamente dal discente, e indossare calzature chiuse con buona aderenza al suolo;

-          Qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico attraverso opportune procedure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI specifici.

 



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