Con l'istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) trova attuazione anche l'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai soli fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Tale obbligo non va a modificare quanto attualmente previsto relativamente alla denuncia, ai fini assicurativi (e solo secondariamente statistici) degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni. che continua ad applicarsi. La decorrenza dell'obbligo è fissato a partire dal 12 aprile 2017. |