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Aggiornamento del protocollo condiviso del 30 giugno 2022
(del 01 07 2022)

Il 30 giugno è stato aggiornato, tenendo conto delle mutate esigenze e dell’evoluzione normativa, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro non sanitari.

In particolare, è previsto che il datore di lavoro informi tutte le persone che accedono nei luoghi di lavoro del fatto di non poter fare ingresso in presenza di sintomi del Covid-19, oltre a rispettare tutte le disposizioni aziendali.

In fase di accesso potrà essere rilevata la temperatura corporea, rimanendo comunque vietato accedere in presenza di temperatura superiore a 37,5°C.

Qualora un lavoratore di un’azienda esterna risulti positivo al tampone, tramite il medico competente dovrà essere informata l’azienda committente; sempre in tema di appalti, è necessario poi che il committente informi l’impresa appaltatrice dei contenuti del proprio protocollo aziendale.

Devono essere assicurate la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, oltre a doversi garantire un costante ricambio d’aria in tutti gli ambienti di lavoro.

È obbligatorio che tutte le persone presenti adottino le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per cui si dovranno mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, collocati in punti facilmente accessibili.

In tema di dispositivi di protezione individuale, al di là dei settori ove tale utilizzo rimane obbligatorio, il protocollo rimarca l’importanza delle mascherine del tipo FFP2 ai fini della prevenzione del contagio negli ambienti di lavoro condivisi o aperti al pubblico o comunque ove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro, per cui il datore di lavoro dovrà fornire a tutti i lavoratori tali DPI, al fine di consentirne l’utilizzo, ove necessario. In tal senso, sulla base delle indicazioni del medico competente o dell’RSPP, potranno essere individuati particolari gruppi di lavoratori per i quali l’uso sia obbligatorio, avendo particolare attenzione ai lavoratori fragili. Similmente, potrà essere necessario imporre l’uso delle mascherine FFP2 in caso di focolaio infettivo in azienda.

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali e gli spogliatoi, è contingentato e deve essere prevista la continua ventilazione dei locali, oltre ad un tempo di sosta ridotto all’interno dei locali. Deve inoltre essere garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera dei locali delle mense e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Devono essere favoriti orario di ingresso ed uscita scaglionati, in modo da evitare assembramenti nelle aree comuni.

In caso di persona sintomatica in azienda, la stessa dovrà essere isolata e la si dovrà immediatamente fornire di mascherina FFP2.

In tema di sorveglianza sanitaria, oltre al completo ripristino delle visite mediche previste, è previsto che il rientro del lavoratore positivo con ricovero ospedaliero sia preceduto dalla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. 81/2008, ovvero la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Si dovranno prendere misure specifiche per i lavoratori fragili, ed in tal senso viene sottolineato come il lavoro agile continui a rappresentare un utile strumento di contrasto alla diffusione del virus.

Infine, è ancora prevista la presenza dei Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole, costituti a livello aziendale o territoriale.

Da ultimo le parti si impegnano a rivedere il protocollo in presenza di mutamenti del quadro epidemiologico e, comunque, entro il 31 ottobre 2022, data che rappresenta quindi il termine per l’applicazione delle disposizioni del protocollo nelle aziende.

Si noti che, a differenza della precedente versione, nell’attuale non viene disciplinato il tema della formazione, che deve quindi essere effettuata secondo le disposizioni vigenti, compreso l’aggiornamento ove necessario.



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