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DETTAGLIO NEWS

Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro sui nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(del 17 02 2022)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 al fine di chiarire taluni aspetti degli obblighi formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro così come modificati dal recente D.L. 146/2021.

In particolare, in tema di soggetti destinatari, l’articolo 37 del Testo Unico prevede che anche il datore di lavoro, oltre a dirigenti e preposti, riceva una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, demandando tuttavia ad un futuro accordo, da adottarsi entro il 30 giugno 2022, in sede di Conferenza Stato – Regioni; ne consegue che tale accordo costituisce un elemento indispensabile per l’individuazione dell’obbligo a carico del datore di lavoro, pertanto la verifica circa il corretto adempimento di tale obbligo si potrà effettuare solo in seguito all’adozione di detto accordo.

Per quanto riguarda poi dirigenti e preposti, per tali figure, in attesa dell’adozione dell’accordo sopra richiamato, si devono comunque applicare le vigenti disposizioni, dettate dall’accordo del 21 dicembre 2011. In particolare poi i requisiti dell’adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e con periodicità almeno biennale, dovranno essere verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza.

Infine gli obblighi di addestramento, per il quale è ora specificato che consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale ed inoltre nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza, e che deve essere tracciato in un registro, anche informatizzato, l’Ispettorato chiarisce che si tratta di obblighi che riguarderanno le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento, il 21 dicembre 2021.

Pertanto, a parere dell’Ispettorato, la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o dell’”esercitazione applicata”, mentre non rileva ai fini sanzionatori il tracciamento dell’addestramento, elemento comunque utile sotto il profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.



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