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Nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione di addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione
(del 18 07 2016)

Il 7 luglio 2016 è stato approvato dalla conferenza Stato – Regioni l’accordo relativo alla formazione degli addetti e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il quale vengono rivisti ed aggiornati i criteri del precedente accordo del 26 gennaio 2006.

I requisiti rimangono i medesimi, ovvero il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore, oltre all'attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per il resto, i contenuti dell’accordo possono essere così sintetizzati

1.       Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione

Vengono individuati ulteriori classi di laurea che permettono di non frequentare in parte i corsi di formazione, limitatamente – come noto – alla formazione per addetti.

2.       Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento

Sono individuati come soggetti formatori:

a.       Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

b.      Gli Enti di formazione accreditati

c.       Le Università

d.      Le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione

e.      Le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti

f.        L’INAIL

g.       Il Corpo nazionale dei Vigli del Fuoco o i corpi provinciali dei Vigli del Fuoco per le province autonome

h.      L’amministrazione della Difesa

i.         Alcune amministrazioni statali (Ministero del lavoro, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’interno, Formez, SNA) limitatamente al personale della pubblica amministrazione

l.        Le associazioni sindacali del datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative  sul piano nazionale e gli organismi paritetici

m.       Fondi interprofessionali di settore

n.         Gli ordini e i collegi professionali

3.       Requisiti dei docenti

I corsi (non solo questi, ma tutti quelli in materia di sicurezza) devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013, relativo ai requisiti dei formatori

4.       Articolazione dei corsi

Viene sostanzialmente confermata l’articolazione su tre livelli: il modulo A, della durata di 28 ore, è il coso base per lo svolgimento della funzione, e può essere svolto in modalità e-learning; il modulo B, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa, ha una durata di 48 ore per tutti i settori produttivi, mentre per i settori produttivi agricoltura – pesca, cave – costruzioni, sanità residenziale e chimico – petrolchimico è richiesto un corso di specializzazione della durata rispettivamente di 12, 16, 12 e 16 ore ulteriori; vi è infine il modulo C, di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, della durata di 24 ore.

5.       Aggiornamento

È confermato l’obbligo di aggiornamento, la cui durata è di 20 ore per l’addetto e 40 ore per il responsabile, nel quinquennio; esso può essere svolto in modalità e-learning, e, per il 50% delle ore, anche mediante partecipazione a convegni o seminari, in cui vengano trattate materie coerenti con la funzione svolta.

6.       Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione, e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell’accordo, possono essere avviati corsi organizzati secondo il vecchio accordo del 26 gennaio 2006.



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