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Accesso ai servizi e green pass
(del 24 01 2022)

Con DPCM del 21 gennaio sono state individuate le attività e le esigenze essenziali per le quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19.

In particolare, le esigenze essenziali sono le seguenti:

a)       esigenze alimentari e di prima necessità, individuate nell’allegato al decreto;

b)      esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori;

c)       esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di Polizia e delle polizie locali;

d)      esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per la quale è necessaria la presenza della persona convocata.

Per quanto riguarda le attività commerciali individuate all’allegato I, si tratta delle seguenti:

a)       commercio al dettaglio, in esercizi specializzati e non specializzati, di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;

b)      commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

c)       commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

d)      commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

e)      commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

f)        commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

g)       commercio al dettaglio di materiale per ottica;

h)      commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

 

Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi, e le disposizioni si applicano a partire dal 1° febbraio 2022.



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