Con DPCM del 21 gennaio sono state individuate le attività e le esigenze essenziali per le quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19. In particolare, le esigenze essenziali sono le seguenti: a) esigenze alimentari e di prima necessità, individuate nell’allegato al decreto; b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori; c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di Polizia e delle polizie locali; d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per la quale è necessaria la presenza della persona convocata. Per quanto riguarda le attività commerciali individuate all’allegato I, si tratta delle seguenti: a) commercio al dettaglio, in esercizi specializzati e non specializzati, di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto; b) commercio al dettaglio di prodotti surgelati; c) commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; d) commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; e) commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); f) commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; g) commercio al dettaglio di materiale per ottica; h) commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi, e le disposizioni si applicano a partire dal 1° febbraio 2022. |