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LA RESPONSABILITA' DEL LAVORATORE IN CASO DI INFORTUNIO
(del 11 04 2016)

Una delle maggiori novità introdotte dal recepimento delle normative comunitarie riguarda la valorizzazione e, conseguentemente, la responsabilizzazione della figura del lavoratore, il quale deve, come primo obbligo, “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni”.

Tale principio è stato recentemente oggetto di una sentenza della Corte di Cassazione, che ha visto assolvere il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dalle accuse relative ad un grave infortunio sul lavoro, consistito nella caduta di un lavoratore dal tetto del capannone. Infatti, nel caso esaminato, era stata messa a disposizione del lavoratore, esperto in materia, l’attrezzatura necessaria a fare il lavoro in sicurezza, facendogli fare un preventivo sopralluogo pe verificare l’eventuale necessità di ulteriori strumenti; nessun rimprovero può quindi essere mosso al datore di lavoro o al responsabile aziendale che ha dotato il dipendente, esperto e formato in materia di sicurezza del lavoro, di tutti i presidi antinfortunistici e della strumentazione necessaria per effettuare il lavoro in sicurezza, in quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui avevano affidato il lavoro da compiersi.

Il datore di lavoro, sostiene la Corte, non ha più dunque un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

Nel caso in specie, caratterizzato dalla preventiva valutazione del rischio e dalla concreta dotazione al lavoratore degli strumenti idonei ad effettuare in sicurezza la lavorazione, non risulta pertanto violata alcuna norma cautelare.

In questa prospettiva va quindi letto l’ultimo inciso dell’articolo 20 del Testo Unico, sopra citato, il quale nel richiamare l’obbligo di sicurezza a carico del lavoratore, aggiunge che esso non va disgiunto dal completo assolvimento degli obblighi del datore di lavoro (“conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”), in modo da giungere a quel modello di sicurezza partecipata dal quale possono derivare effettivi e concreti benefici nella gestione della sicurezza e salute dei lavoratori.



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