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INFORTUNIO IN ITINERE E USO DELLA BICICLETTA
(del 30 03 2016)

È frequente, da parte dei lavoratori, l'uso della bicicletta per recarsi al luogo di lavoro, e su tale tema sono intervenuti recentemente sia il legislatore che l'INAIL. 
In particolare,  l'uso della bicicletta "deve intendersi sempre necessitato", il che vuol dire che, a prescindere dal fatto di percorrere o meno una pista ciclabile, l'infortunio, al ricorrere ovviamente degli altri presupposti di legge, è sempre ammesso all'indennizzo.
Si rammenta che l'assicurazione opera nell'ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
La normalità del percorso va intesa nel senso che il percorso da seguire deve essere quello normalmente compiuto dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente più breve, purché giustificato dalla concreta situazione della viabilità.
La tutela comunque non opera nel caso di interruzioni e deviazioni dal percorso che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate; viceversa, le brevi soste che non espongono il lavoratore ad un rischio diverso e maggiore non interrompono il nesso causale e risultano quindi indennizzabili.
Un cenno va fatto all'utilizzo del mezzo di trasporto privato, che deve ritenersi necessitato quando non esistono mezzi pubblici di trasporto dall'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, nonché quando non c'è coincidenza fra l'orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando l'attesa e l'uso del mezzo pubblico prolungherebbe eccessivamente l'assenza del lavoratore dalla propria famiglia. Ciò non vale, come abbiamo detto, per la bicicletta, il cui uso è considerato sempre necessitato.


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