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Modifiche al Testo Unico in tema di preposto e formazione
(del 17 12 2021)

In sede di conversione del D.L. 146/2021 sono state introdotte alcune significative innovazioni, in particolare in tema di formazione e riguardo la figura del preposto.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è ora previsto che il datore di lavoro è tenuto ad individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza, ed in tal senso i contratti collettivi possono stabilire l’emolumento aggiuntivo spettante al preposto per lo svolgimento di tale attività.

Sono stati inoltre integrati gli obblighi del preposto, tra cui quello di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi, intervenire per modificare il comportamento fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, intervenendo per interrompere l’attività informando i superiori diretti in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza.

Inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto è tenuto ad interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Infine, nelle attività in regime di appalto disciplinate dall’articolo 26, i datori di lavoro devono espressamente indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge le funzioni di preposto.

In tema poi di formazione, entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato – Regioni dovrà adottare un accordo nel quale verranno accorpati, rivisitati e modificati gli accordi in merito attualmente vigenti, in modo da garantire:

a)       l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b)      l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatorio per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

Viene poi specificato che l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza, di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, oltre che nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento devono essere ora tracciati in apposito registro, anche informatizzato.

Inoltre, l’obbligo di ricevere una formazione specifica ed adeguata ed un aggiornamento periodico è ora esteso, oltre che ai dirigenti e ai preposti, anche al datore di lavoro.

Infine la formazione del preposto, in funzione dei nuovi compiti, deve essere svolta interamente con modalità in presenza e deve essere ripetuta con cadenza almeno biennale, e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.



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