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DETTAGLIO NEWS

Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sul provvedimento di sospensione
(del 11 12 2021)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il 9 dicembre una circolare volta a definire modelli uniformi di vigilanza in relazione alle nuove ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale, introdotto dal Decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021.

In particolare, vengono specificate le seguenti ipotesi.

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

La violazione potrà essere contestata solo nelle ipotesi in cui sia constatata la mancata redazione del DVR; qualora lo stesso sia custodito in luogo diverso, il provvedimento di sospensione sarà adottato dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo, al fine di permettere al datore di lavoro l’esibizione del documento, e solo nel caso il DVR rechi data certa anteriore all’emissione del provvedimento lo stesso potrà essere annullato.

Peraltro, si rammenta che la data può essere attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dal medico competente.

Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

Anche in questo caso il provvedimento di sospensione verrà adottato nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano.

Mancata formazione ed addestramento

Sul tema l’Ispettorato ritiene che il provvedimento vada adottato solo quanto è prevista la partecipazione del lavoratore sia alla formazione che all’addestramento, identificando i seguenti casi:

a)       utilizzo attrezzature di lavoro, nei casi disciplinati dall’accordo Stato – Regioni del 22.2.2012;

b)      utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito;

c)       sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;

d)      lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;

e)      formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi.

In relazione a tale ultimo punto, si dovrà verificare che la formazione specifica sia stata effettuata anche in relazione alla movimentazione manuale dei carichi solo ove sia emerso che il lavoratore sia adibito a tale mansione.

Per quanto riguarda poi il provvedimento di revoca della sospensione, lo stesso potrà essere adottato anche in seguito alla dimostrazione della prenotazione della formazione, ferma naturalmente l’applicazione delle sanzioni; in ogni caso, il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui è stata riscontrata la carenza formativa, fino al completamento dell’attività di formazione e addestramento.



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