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Infortunio e rischio elettivo
(del 09 11 2021)

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro richiede la sussistenza di un nesso eziologico fra attività lavorativa e rischio assicurato, nel senso che il rischio indennizzabile non può essere totalmente estraneo all’attività lavorativa, come nel caso di rischio elettivo, scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore.

Pertanto, quando l’infortunio si verifichi al di fuori dell’attività di lavoro, è necessario verificare l’esistenza di circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilità al lavoro e che la facciano al contrario rientrare nell’ambito dell’attività lavorativa o di tutto ciò che ad essa è connesso o accessorio.

Nel caso analizzato, l’infortunio della lavoratrice infortunatasi all’esterno del luogo di lavoro durante una pausa caffè è stato ritenuto non indennizzabile, in quanto la stessa si sarebbe volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all’attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale fra attività lavorativa ed incidente.



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