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Decreto 3 settembre 2021 sulla progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
(del 29 10 2021)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre il decreto del Ministero dell’Interno del 3 settembre 2021, concernente i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esse si verifichino, nonché le misure precauzionali di esercizio.

In particolare, è specificato che la valutazione del rischio di incendio, che deve essere effettuata in conformità ai criteri individuali dal decreto, e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio, costituiscono parte specifica del documento di valutazione dei rischi (DVR), e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione di cui al titolo XI del Testo Unico.

Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i quali risultano applicabili; per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio sono definiti specifici criteri, riportati nell’allegato I, mentre per gli altri luoghi di lavoro si applicano quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2015.

Per i luoghi di lavoro esistenti, l’adeguamento deve essere effettuato nei casi previsti dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008, ovvero in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi.

Il decreto entra in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, data dalla quale è abrogato il decreto 10 marzo 1998.



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