Il decreto del 2 settembre 2021 disciplina in generale la gestione della sicurezza antincendio e la relativa formazione, innovando la disciplina dettata dal decreto del 10 marzo 1998, In particolare, in materia di formazione antincendio, sono previsti 3 livelli di formazione, della durata di 4, 8 e 16 ore, ed è inoltre stabilito che gli addetti antincendio frequentino corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e di durata rispettivamente di 2, 5 e 8 ore. Per gli addetti già formati, il primo aggiornamento dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Il decreto stabilisce inoltre i requisiti dei docenti, ed anche per questi è previsto l’obbligo di aggiornamento quinquennale. È inoltre stato aggiornato l’elenco delle attività nelle quali gli addetti sono tenuti a conseguire l’attestato di idoneità tecnica, e tra queste sono ora ricomprese le seguenti: - alberghi con oltre 100 posti; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone; - strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; - stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti. Il decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuto il 4 ottobre 2021. |