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DETTAGLIO NEWS

Modifiche al Testo Unico con DL 146/2021
(del 25 10 2021)

Il decreto legge 146 ha modificato in alcuni punti il D.Lgs. 81/2008, al fine di rendere più efficace la vigilanza e quindi rafforzare l’attività di prevenzione svolta dagli organi di vigilanza.

In particolare, viene sostituito l’articolo 14 del decreto, avente ora ad oggetto “provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, con la previsione che al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, l’Ispettorato del Lavoro adotta un provvedimento di sospensione in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, elencati nel nuovo Allegato I.

In tal senso di deve rilevare che, rispetto alla previgente disciplina, è tenuta ad adottare il provvedimento di sospensione, senza alcuna applicazione discrezionale, già dalla prima violazione, mentre prima era necessaria la reiterazione della stessa.

Tra le violazioni vi è la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, la mancata formazione e addestramento e la mancata elaborazione del POS.

Tra le condizioni per la revoca del provvedimento, infine, vi è anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I, cifre che vanno dai 2.500 euro della mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ai 300 euro per ogni lavoratore interessato in caso di mancata formazione e addestramento.



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