Con il decreto del 17 giugno vengono disciplinate le “certificazioni verdi COVID-19”, definite come le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. La verifica delle certificazioni, effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando unicamente l’applicazione mobile prevista dal decreto, è effettuata dai seguenti soggetti: a) pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni; b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco prefettizio; c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; d) il proprietario o legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; e) i vettori aerei, marittimi e terresti, nonché i loro delegati; f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. Con l’esclusione dei pubblici ufficiali e degli incaricati ai servizi di controllo, negli altri casi i soggetti delegati alla verifica devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni per l’attività di verifica. È inoltre previsto che all’atto della verifica sia possibile, da parte dei soggetti incaricati, richiedere l’esibizione di un documento di identità. Infine, si nota che tra i soggetti incaricati dei controlli non sono espressamente richiamati gli steward previsti obbligatoriamente nelle manifestazioni calcistiche, secondo quanto previsto dal D.M. 13 agosto 2019. |