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Circolare del Ministero Salute sulla riammissione al lavoro dopo un'assenza correlata al COVID-19
(del 14 04 2021)

Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 15127 del 12 aprile al fine di specificare le corrette procedure di riammissione in servizio dopo un’assenza per malattia correlata al COVID-19 nonché la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

I casi che potrebbero configurarsi e che sono affrontati dalla circolare sono i seguenti:

A)      Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Per questi soggetti, i quali si potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare, con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria, o che potrebbero continuare ad accusare disturbi, il medico competente effettua la visita medica “di rientro”, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. 81/2008, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

B)      Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori positivi sintomatici, che non abbiano avuto sintomi gravi e non siano stati ricoverati, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

C)      Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori positivi ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.

Pertanto, i lavoratori di cui ai due precedenti casi, ai fini del reintegro, devono inviare, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

Inoltre, i lavoratori positivi, la cui guarigione sia stata certificata da un tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente ancora casi positivi, non devono essere considerati contatti stretti, ma possono essere riammessi in servizio, sempre nei termini sopra indicati.

D)     Lavoratori postivi a lungo termine

In generale, i soggetti che continuano a risultare positivi e che non presentano sintomi da almeno una settimana possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi; tuttavia, in applicazione del Protocollo di aggiornamento del 6 aprile, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà esser coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

In tale ipotesi non è comunque necessario che il medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, effettui la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione.

E)      Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore possa essere collocato in modalità di lavoro agile.

Per la riammissione in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio al lavoratore che informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.



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