La nozione di luogo di lavoro, che l'articolo 62 del Testo Unico definisce come il luogo destinato ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro, è stata talvolta interpretata, in occasione di eventi infortunistici, in modo estremamente ampio, al punto che spesso non era chiaro chi fossero i soggetti tutelati dalla normativa antinfortunistica. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce in modo esaustivo tale concetto, ponendolo - com'è giusto che sia - in stretta correlazione con la definizione che viene data di datore di lavoro, e quindi con l'organizzazione al quale lo stesso è responsabile; pertanto non si può parlare di luogo di lavoro solo sul presupposto che un qualsiasi soggetto, che è anche prestatore d'opera di taluno, vi si trovi a transitare, essendo necessario che si tratti di un ambito spazio-funzionale sul quale possano e debbano estendersi i poteri decisionali del datore di lavoro. Mancando tale collegamento, la responsabilità per eventuali incidenti potrebbe derivare solo dalla proprietà degli spazi, con esclusione degli obblighi proprio del datore di lavoro e procedibilità a querela di parte.
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