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DETTAGLIO NEWS

Luogo di lavoro
(del 15 10 2015)

La nozione di luogo di lavoro, che l'articolo 62 del Testo Unico definisce come il luogo destinato ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro, è stata talvolta interpretata, in occasione di eventi infortunistici, in modo estremamente ampio, al punto che spesso non era chiaro chi fossero i soggetti tutelati dalla normativa antinfortunistica.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce in modo esaustivo tale concetto, ponendolo - com'è giusto che sia - in stretta correlazione con la definizione che viene data di datore di lavoro, e quindi con l'organizzazione al quale lo stesso è responsabile; pertanto non si può parlare di luogo di lavoro solo sul presupposto che un qualsiasi soggetto, che è anche prestatore d'opera di taluno, vi si trovi a transitare, essendo necessario che si tratti di un ambito spazio-funzionale sul quale possano e debbano estendersi i poteri decisionali del datore di lavoro. Mancando tale collegamento, la responsabilità per eventuali incidenti potrebbe derivare solo dalla proprietà degli spazi, con esclusione degli obblighi proprio del datore di lavoro e procedibilità a querela di parte.




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