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Nuove misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19
(del 02 04 2021)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile il decreto-legge n. 44, contenente misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni, oltre che di giustizia e di concorsi pubblici.

In primo luogo, sono prorogate fino al 30 aprile le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021, e quindi continuano ad essere consentite, su tutto il territorio nazionale ed indipendentemente dal livello di rischio, tutte le attività produttive, industriali e commerciali, sempre nel rispetto dei protocolli condivisi di regolamentazione riportati negli allegati 12, 13 e 14 del provvedimento prorogato.

In materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario è previsto che, fino alla completa attuazione del piano nazionale vaccinale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-COV-2, la quale costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita, in tal caso il datore di lavoro deve comunque adibire il lavoratore a mansioni, anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus. I lavoratori sono comunque tenuti ad adottare specifiche misure di prevenzione igienico-sanitarie che saranno indicate in uno specifico protocollo, da adottarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, a cura del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.

I datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture precedentemente indicate sono tenuti a trasmettere, entro 5 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione, la quale, verificato lo stato vaccinale, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Decorsi i termini previsti, l’azienda sanitaria accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza, e l’atto di accertamento determina la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualunque altra forma, il rischio di contagio da SARS-CoV-2.

Ricevuta tale comunicazione, il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con trattamento economico corrispondente alle mansioni esercitate e che, comunque, non implicano rischi di diffusione di contagio; ove ciò non sia possibile, per il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione. La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.



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