In seguito all’ordinanza del Ministero della Salute, con la quale si dispone l’applicazione delle misure di cui al capo V del DPCM 2 marzo 2021 relativamente alle zone rosse, per quanto riguarda le attività economiche si applicano le seguenti disposizioni. Sono ammesse tutte le attività produttive relative all’agricoltura, industria e artigianato, mentre le attività di servizi sono ammesse, ad eccezione delle palestre, piscine, terme, centri sportivi, cinema, teatro, discoteche e simili. I corsi di formazione pubblici e privati sono ammessi solo a distanza, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 25, commi 2 e seguenti del decreto, tra cui quelli relativi alla sicurezza del lavoro. |