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Tutela assicurativa INAIL e vaccinazione del lavoratore
(del 04 03 2021)

L’INAIL ha pubblicato una nota operativa con la quale fornisce una prima risposta al quesito, sollevato dall’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, se la mancata vaccinazione del lavoratore con mansione di infermiere possa comportare da un lato la responsabilità del datore di lavoro o dello stesso lavoratore, e dall’altro se sia ammissibile alla tutela INAIL nel caso in cui non abbia aderito alla profilassi vaccinale e contragga il virus.

L’istituto sul tema, premesso che non è indennizzabile il lavoratore che abbia dolosamente aggravato la conseguenza dell’infortunio, ritiene che il comportamento solo colposo del lavoratore non comporta di per sé l’esclusione dell’operatività della tutela, né può ritenersi configurabile un rischio elettivo, in quanto il rischio di contagio non è voluto dal lavoratore e la tutela assicurativa opera se e in quanto il contagio sia riconducibile all’occasione di lavoro, nella cui nozione rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti l’ambiente, le macchine, le persone, compreso il comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione.

Pertanto, ritiene l’INAIL, il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, ancorché fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato.

Rimane inevasa viceversa la questione relativa alla (eventuale) responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio del lavoratore non vaccinato.



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