La Corte di Cassazione, nell'analizzare il caso di una lavoratrice, accoltellata a morte dal convivente, e per la quale era stato richiesto il riconoscimento come infortunio in itinere, ha ritenuto non ne sussistessero i requisiti sulla base del seguente principio di diritto: l'espressa introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della "causa violenta" ma anche della "occasione di lavoro", con la la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la "occasione di lavoro" in quanto il collegamento tra l'evento ed il "normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro" risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica. |