Con Decreto Interministeriale dell’11 febbraio 2021 sono stati aggiornati gli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008, recependo in tal modo le direttive (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983. In particolare, con tale regolamento vengono sostituiti gli allegati sopra ricordati, modificando in tal modo l’elenco di sostanze, miscele e processi ed i valori limite di esposizione professionale agli agenti cancerogeni. Nello specifico, tra le sostanze, miscele e processi ora classificati come cancerogeni sono state inserite le seguenti voci: - lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore; - lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel. Per tale ultimo fattore, l’allegato XLIII prevede che il valore limite si applica a decorrere dal 23 febbraio 2023, e che per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026. |