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Distacco del lavoratore e infortunio sul lavoro
(del 13 02 2021)

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, per l’infortunio causato da un dispositivo di protezione contro le cadute dall’alto difettoso, del datore di lavoro distaccante, del datore di lavoro distaccatario, ritenendo inoltre gli enti responsabili del reato contestato agli imputati, con applicazione della relativa sanzione amministrativa.

In caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, gli obblighi di sicurezza gravano sia sul lavoratore che ha disposto il distacco sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita; sono pertanto a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici che restano a carico del datore di lavoro distaccante.

In particolare, il distaccante, prima che abbia corso il distacco, ha la titolarità degli obblighi tipici della posizione datoriale, mentre nel momento in cui trova esecuzione la prestazione del lavoratore distaccato, il datore di lavoro distaccatario assume tutti gli obblighi prevenzionistici, eccezion fatta per quelli di informazione e di formazione sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali vi è il distacco.

Nel caso specifico, quanto alla posizione del distaccante, la dotazione dei presidi antinfortunistici funzionanti e la perdurante manutenzione degli stessi discende dagli obblighi datoriali che precedono la fase esecutiva, stante la strumentalità di quei presidi rispetto alla lavorazione cui deve attendere il lavoratore distaccato.

Pertanto, la corretta funzionalità dei presidi dei quali il lavoratore è stato dotato dalla distaccante deve essere garantita per tutta la durata della lavorazione, il che implica l’adempimento di obblighi di vigilanza sul corretto funzionamento dei presidi stessi e sulla loro manutenzione, tenuto conto delle modalità e della frequenza del loro impiego.

Infine, va rilevato che eventuali accordi contrati in deroga alla previsione normativa sono comunque privi di efficacia, appartenendo le norme antinfortunistiche al diritto pubblico ed essendo le stesse inderogabili in forza di atti privati.



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