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Responsabilita' amministrativa per infortunio sul lavoro
(del 07 02 2021)

Nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli infortuni sul lavoro il tema dell’interesse e vantaggio dell’ente costituisce un elemento decisivo.

In una recente sentenza, la società in sede di ricorso rilevava come il solo parametro per valutare la sussistenza dell’interesse richiesto dalla norma fosse dato dal risibile costo (66,85 euro) resosi necessario per adeguare il macchinario alle prescrizioni dettate dall’organo di controllo.

Sul tema, tuttavia, la Cassazione rammenta come l’interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale.

In tale prospettiva, l’interesse o il vantaggio non sono quindi rappresentati dal mero risparmio per l’adeguamento, effettivamente di poche decine di euro, bensì nel mantenimento, nel ciclo produttivo, di un macchinario vecchio e non aggiornato in conformità alle normative di prevenzione e neppure ripristinato nelle sue originarie condizioni di efficienza.

Il delitto di lesioni colpose può quindi dirsi commesso nell’interesse dell’ente, in quanto la condotta omissiva del legale rappresentante, da cui deriva causalmente l’evento lesivo, ha consentito alla società un risparmio di spesa (non è stato acquistato un macchinario nuovo, quello vetusto non è stato modificato in modo da renderne sicuro l’utilizzo, ecc.).

Infine, si nota come la responsabilità dell’ente per i reati di omicidio e lesioni colpose, commesse dai suoi organi apicali con violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, può essere esclusa soltanto dimostrando l’adozione e l’efficace attuazione di modello organizzativi conformi all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 e l’attribuzione ad un organismo autonomo dotato del potere di vigilanza sul funzionamento, l’aggiornamento e l’osservanza dei modelli adottati (l’organismo di vigilanza).



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