Spesso si assiste in azienda al proliferare di qualifiche ed incarichi, a volte non coincidenti con quanto richiesto dalle norme prevenzionistiche ed un esempio è quello del "responsabile della sicurezza", a volte confuso con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Tuttavia, al fine di attribuzione della effettiva responsabilità, è necessario che le qualifiche ed attribuzioni siano ricondotte ad una delle figure tipizzate dalla norma (datore di lavoro, dirigente, preposto) e solo la coincidenza della situazione di fatto con quella prevista dalla legge è in grado di svelare l'esatta collocazione della posizione rispetto agli obblighi prevenzionistici. La definizione dell'organigramma assume quindi valore solo se alla denominazione si accompagni l'attribuzione dei correlati poteri.
|