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Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sui lavoratori intermittenti
(del 09 01 2021)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 21 dicembre 2020, ha chiarito quale sia la corretta interpretazione del divieto di ricorso al lavoro intermittente per i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, in particolare se tale divieto sia applicabile non solo nel caso il documento sia mancante, ma anche qualora nel DVR risulti mancate una sezione dedicata ai lavoratori a chiamata.

L’Ispettorato, nel rammentare come la valutazione dei rischi, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, deve riguardare anche i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro, e che di norma il DVR dovrà contenere specifiche indicazioni in ordine alle diverse tipologie contrattuali utilizzati, quanto meno per escludere la presenza di particolari rischi collegati a questi, oltre che a prevedere le corrette modalità per l’effettuazione dell’attività di informazione e formazione,

tuttavia, ove i rischi connessi alle mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione e l'esposizione a fattori potenzialmente dannosi non risulta essere in alcun modo correlata alla peculiare tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro a chiamata, neanche sotto il profilo formativo, il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori intermittenti.



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