L’INAIL ha aggiornato le FAQ presenti sul proprio sito relativamente alla compilazione del modello OT23 ed alla documentazione ritenuta probante per i vari interventi effettuati dalle aziende nel 2020 e che danno diritto alla riduzione del tasso applicato. In particolare, in relazione agli interventi che prevedono attività di formazione, si precisa che l’erogazione di corsi tramite modalità a distanza è ammessa ove non sia prevista una parte di addestramento pratico; in tal senso, la formazione a distanza può essere ritenuta idonea per l’attuazione degli interventi C-5.1, C—5.2, D-1, D-2, D-3, F-5. Viceversa, la formazione a distanza non può essere ritenuta idonea per l’attuazione degli interventi A-1.4, A-5.1, B-1, C-4.1, C-4.4, F-2 |