Alla scadenza del precedente decreto, perdurando la situazione di criticità sanitaria derivante dall’epidemia da COVID-19, è stato emanato un ulteriore provvedimento. Per quanto riguarda le attività produttive, il decreto continua a consentire lo svolgimento delle attività produttive, industriali e commerciali nel rispetto dei protocolli condivisi di regolamentazione sottoscritti tra Governo e parti sociali. Rimane consentita la formazione in materia di salute e sicurezza nel rispetto delle misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL (più correttamente, il riferimento deve intendersi alla scheda relativa alla formazione professionale nell’ambito delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020). Inoltre, le attività commerciali al dettaglio, oltre ad assicurare il distanziamento e lo scaglionamento degli ingressi, devono attenersi alle indicazioni dell’allegato 10 e a quelle previste nelle Linee guida sopra richiamate. Per le attività professionali, si raccomanda che: 1) siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. |