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Chiarimento sulla definizione di lavoratore notturno
(del 27 11 2020)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso una nota con la quale si chiarisce la definizione di lavoro notturno.

Premesso che il “periodo notturno” è definito il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, e che il “lavoratore notturno” è qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolta almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale e qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definiti dai contratti collettivi, in difetto dei quali il lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno, l’Ispettorato ritiene che tale definizione vada intesa nel senso che:

a)       è considerato lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e quindi stabilmente a svolgere tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno (cioè in un arco temporale comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque);

b)      in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo. In tal caso, al contratto collettivo è demandata l’individuazione sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che può essere sia inferiore che superiore alle tre ore stabilite dalla normativa), sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di lavoratore notturno;

c)       in assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno.

La nota rammenta infine che solo ai lavoratori notturni come sopra individuati trova applicazione il numero massimo giornaliero di otto ore di lavoro, e non già a qualsiasi lavoratore che svolga di notte una parte del suo orario di lavoro.



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