L’ordinanza del 24 novembre, nel prorogare le misure previste dal precedente provvedimento, introduce alcune ulteriori misure relativamente al commercio, in particolare la stessa stabilisce i seguenti limiti al numero di clienti presenti in relazione alla superficie dei locali: - esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente - esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati - esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 metri quadrati. Inoltre, nelle eventuali code di attesa all’esterno deve essere rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, e il gestore è responsabile del rispetto di tale adempimento. Il gestore è obbligato ad esporre un cartello all’ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli e all’ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite, e deve garantire costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri sopra indicati, assicurando la presenza di clienti in numero non superiore a quella fissata. In caso di mancata installazione del cartello o di presenza di clienti in numero superiore a quello massimo, è disposta obbligatoriamente la chiusura immediata dell’esercizio da parte dell’organo accertatore della violazione. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il menù sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta, che non sia attuata alcuna forma di buffet, che sia costantemente rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che presso ogni tavolo non siedano più di quattro persone non conviventi; la mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti ed il gel igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni. L’ordinanza sarà valida fino al 4 dicembre 2020. |