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DPCM 24 Ottobre 2020
(del 25 10 2020)

Il nuovo decreto, sulla base dell’andamento dell’epidemia in corso, in parte conferma ed in parte amplia i contenuti dei precedenti provvedimenti.

In particolare, è ora obbligatorio, in tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

Gli eventi sportivi di interesse nazionale continuano ad essere consentiti, ma unicamente a porte chiuse, sia negli impianti all’aperto che in quelli al chiuso, eliminando quindi la possibilità di un numero limitato di spettatori.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termale, mentre l’attività motoria in genere e l’attività sportiva di base svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale ed evitando gli assembramenti.

Rimangono vietati gli sport di contatto, così come l’attività dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative allo sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche a carattere ludico-amatoriale.

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si possono svolgere con modalità a distanza. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni, ed anche per le riunioni private è fortemente raccomandato lo svolgimento a distanza.

Rimangono consentiti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL, oltre che – si presume – quanto previsto dalle Linee guida per la riapertura delle attività produttive predisposto dalla Conferenza Stato-Regioni, la cui ultima versione è del 9 ottobre.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario e sempre nel rispetto dei protocolli adottati dalle Conferenza delle Regioni.

Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle 5 alle 18, dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle 24, quella da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite, anch’esse nel rispetto dei protocolli e linee guida.

Relativamente alle attività professionali si raccomanda che:

1)      siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, dove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2)      siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

3)      siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti dalle norme e dai protocolli vigenti;

4)      siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Per lo svolgimento delle attività produttive, industriali e commerciali si devono rispettare i protocolli condivisi di regolamentazione, ovvero quello sottoscritto il 24 aprile 2020, quello di pari data per i cantieri ed infine quello del 20 marzo relativo al settore della logistica.

Tra le misure previste vi è poi quella, valida per le pubbliche amministrazioni, di differenziare l’orario di ingresso del personale, ed anche per i datori di lavoro privati è raccomandata l’applicazione di tale misura.

Inoltre, è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, come previsto peraltro già dai protocolli condivisi.

L’esecuzione delle misure è attuta ancora dal Prefetto, con l’ausilio, per quanto riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 26 ottobre e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.



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