La Cassazione Civile, nel confermare quanto statuito dalla Corte di Appello territoriale, che aveva qualificato come infortunio sul lavoro quello occorso ad una collaboratrice scolastica, colpita al volto da una caffettiera esplosa durante la preparazione del caffè nella stanza dell’edificio scolastico riservata al personale ausiliario, ritenendo che lo stesso fosse avvenuto in occasione di lavoro, essendo la lavoratrice intenta a svolgere le proprie mansioni, e che non si potesse configurare un rischio elettivo in quanto non compiuto dalla stessa, richiama il dovere del datore di lavoro di vigilare e di emanare specifiche direttive volte a prevenire il verificarsi di eventi dannosi, anche se questi non siano direttamente collegati con l’attività lavorativa ma siano di questa in qualche modo complementari o addirittura estranei, ma presenti nel luogo di lavoro, ovvero nei luoghi ove siano presenti lavoratori a qualsiasi titolo. |