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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE NELLA FASE DI EMERGENZA
(del 18 10 2020)

Con il DPCM del 13 ottobre 2020, a livello nazionale, sono state consentite le manifestazioni sportive con la presenza degli spettatori, sia pur in numero limitato.

Giova ricordare che in materia si applicano anche le disposizioni predisposte dalla FIGC e validate dal Comitato Tecnico Scientifico, che disciplinano la parte “sportiva” dell’evento, occupandosi di quelli che possiamo definire addetti ai lavori: calciatori, staff, addetti all’informazione, personale di servizio, forze dell’ordine e di sicurezza, oltre ad un numero (estremamente limitato) di spettatori, definiti delegazioni (2 persone, 4 per la squadra ospite e 8 per quella ospitante).

Oltre a questi, a partire dal citato decreto (ma tale possibilità, in alcune regioni, era già consentita) è ora possibile l’ingresso di un numero definito di spettatori. Infatti, l’articolo 6, comma e) del decreto prevede che per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuto da CONI, Comitato Paraolimpico e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle federazioni.

In merito poi la Regione Veneto è intervenuta con l’ordinanza n. 141 del 17 ottobre, nella quale si prevede che gli eventi e le manifestazioni sportive si svolgono alla presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento dell’impianto sportivo del 15% rispetto alla capienza totale autorizzata e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e, per quelli non all’aperto, nei limiti del 15% della capienza autorizzata e in ogni caso non oltre il numero massimo di 700 spettatori distanziati un metro in ogni direzione.

Inoltre, è necessario rispettare le indicazioni operative individuate nell’allegato I, ed in ogni caso l’accesso degli spettatori è comunque subordinato alla possibilità di collocare gli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi.

Tra le misure previste dalle linee guida allegate, vi è la precisazione che il numero massimo di spettatori è previsto che l’impianto venga diviso in blocchi (i settori), ed ogni blocco può essere occupato per il 15% della capienza autorizzata, nel rispetto dei limiti totali.

Inoltre, i posti a sedere devono essere distanziati anche per i nuclei familiari, i conviventi e i congiunti.

Dovrà essere rilevata la temperatura corporea per il personale e per il pubblico, impedendo l’accesso per tutte le persone che abbiano temperatura superiore a 37,5°C.

È vietata l’introduzione di striscioni, bandiere o altro materiale.

Devono essere resi disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree.

Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina durante la permanenza nell’impianto, anche quando sono seduti.

Infine, per evitare assembramenti, non è consentita l’attività dei bar, dei punti di ristoro e dei distributori automatici di alimenti e bevande. L’eventuale distribuzione di bevande e snack potrà avvenire mediante addetti che circolano nelle tribune, senza che il pubblico debba lasciare il posto assegnato.



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