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Sorveglianza sanitaria del lavoratore fragile
(del 05 09 2020)

Il protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 raccomanda che il medico competente sia coinvolto per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di coloro che abbiano contratto il virus, e che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.

In merito, la circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro del 4 settembre specifica che il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

Con particolare riferimento all’età, si precisa che tale parametro, da solo, non costituisce un elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative, pertanto la maggiore fragilità nella fasce di età più elevata della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbillità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Dal punto di vista operativo, ai lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).

Le richieste di visita dovranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente. Ai fini della valutazione delle condizioni di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico competete una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore e dalla postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2, in attuazione del Protocollo condiviso.

All’esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore per fronteggiare il rischio di infezione, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Incidentalmente, si noti come anche tale documento richieda espressamente l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, tema su cui si è molto dibattuto nei mesi passati.

Da ultimo, la circolare ritiene opportuno tendere al competo, sia pur graduale, ripristino delle visite mediche previste dal decreto 81/2008, sempre nel rispetto delle necessarie misure igieniche.



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