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Esposizione al radon nei luoghi di lavoro
(del 19 08 2020)

Il D.Lgs. 101 del 31 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto, disciplina, tra gli altri, anche l’aspetto dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro.

Le disposizioni si applicano ai luoghi di lavoro sotterranei, ai luoghi di lavoro in locali sotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree prioritarie, specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificati nel Piano nazionale di azione per il radon ed infine agli stabilimenti termali.

In tali luoghi di lavoro l’esercente (definito come persona fisica o giuridica che la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni) è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media di attività di radon in aria entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta, quindi il 12 agosto 2024.

Qualora la concentrazione media annua di radon non superi il livello di riferimento, l’esercente elabora e conserva per un periodo di 8 anni un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili, e tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Qualora la concentrazione media annua di attività del radon in aria superi il livello di riferimento, l’esercente è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’esperto in interventi di risanamento radon, figura istituita dal decreto.



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