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DETTAGLIO NEWS

Il mobbing nei luoghi di lavoro
(del 02 07 2020)

Ai fini del riconoscimento del mobbing gli elementi che devono necessariamente essere presenti sono:

a)       una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;

b)      l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;

c)       il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;

d)      l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

Non è quindi sufficiente la presenza di comportamenti conflittuali, connessi alle dinamiche consuete negli ambienti di lavoro, se mancano tutti i caratteri di unitarietà sopra elencati.



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