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DETTAGLIO NEWS

INFORTUNIO AD ATLETA PROFESSIONISTA
(del 19 05 2015)

La Corte di Cassazione ha stabilito, con una recente sentenza, che nel caso di infortunio di atleta professionista (nello specifico, un giocatore di basket che aveva riportato una lesione al tendine, con successivo ritiro dall'attività agonistica) la responsabilità del datore di lavoro, in base al generale principio di prevenzione di cui all'articolo 2087 del codice civile, va rapportata alla particolarità del lavoro ed alla natura dell'ambiente e dei luoghi di lavoro in cui si deve svolgere l'attività lavorativa. È infatti evidente che determinati e specifici lavori comportano per loro natura rischi per la salute del lavoratore, e tra questi va annoverato lo svolgimento di un'attività sportiva professionistica, tenuto conto della pericolosità insita nel suo svolgimento e dei rischi ineliminabili, in tutto o in parte, da parte del datore di lavoro rispetto alla possibilità dell'atleta di subire un infortunio nel corso della prestazione lavorativa.
Ne consegue che la responsabilità del datore di lavoro è configurabile, in tali casi, solo ove egli, con specifici comportamenti, determini un aggravamento del rischio ricollegato alla natura dell'attività lavorativa che il lavoratore è chiamato a svolgere


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