Il DPCM approvato l’11 giugno si colloca nel solco della previgente normativa in materia di gestione del rischio COVID-19, in parte modificando i contenuti del precedente decreto. Per quanto riguarda attività professionali (art. 1, lett. ll) e produttive (art. 2) tuttavia non cambia nulla, applicandosi per le prime le medesime disposizioni generali in merito a lavoro agile, a fruizione di ferie e permessi, all’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e all’uso di mascherine di sicurezza ed infine alla sanificazione dei luoghi di lavoro, mentre per le aziende permane l’obbligo di applicare e rispettare i contenuti dei protocolli condivisi sottoscritti, in particolare, quello del 24 aprile 2020 e, per i cantieri, sempre del 24 aprile ed infine, per il settore della logistica e dei trasporti, quello del 20 marzo. Le disposizioni contenute nel decreto avranno efficacia sino al 14 luglio 2020
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