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Protocolli condivisi ed infortunio da COVID-19
(del 08 06 2020)

Nell’ambito della conversione in legge del decreto 8 aprile 2020, il c.d. “decreto liquidità”, con la legge 5 giugno 2020, n. 40, è stato chiarito il limite della responsabilità del datore di lavoro nel caso di infezione da COVID-19, qualificata, come sappiamo, quale infortunio sul lavoro, qualora ne ricorrano i requisiti.

Nello specifico, l’art. 29-bis della legge citata, avente ad oggetto gli obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, stabilisce che “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma  14,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Ancora una volta, quindi, viene ribadita l’importanza del rispetto delle misure dettate dai protocolli non solo al fine di contenere il rischio di contagio ma anche per evitare eventuali responsabilità in carico al datore di lavoro per infezioni contratte da propri lavoratori nell’ambito dell’attività lavorativa prestata.



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