Con l’entrata in vigore del DPCM del 17 maggio vengono in parte ridefinite le condizioni per lo svolgimento delle attività economiche, commerciali e produttive in condizioni di sicurezza, al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 tra i lavoratori e per gli avventori. Per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio, le stesse si possono svolgere a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che la permanenza all’interno dei locali sia ridotta al minimo indispensabile; inoltre devono svolgersi nel rispetto dei protocolli adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto comunque dei criteri dettati dagli allegati 10 e 11 del decreto, dettando in particolare quest’ultimo misure per gli esercizi commerciali, riguardanti il mantenimento del distanziamento interpersonale, garanzia di pulizia e igiene ambientale effettuata almeno due volta al giorno, adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria, ampia disponibilità di sistemi per la disinfezione delle mani, utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi, uso dei guanti usa e getta, in particolare per l’acquisto di alimenti e bevande, accessi regolamentati e infine informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrare. Per quanto riguarda le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto precedentemente indicato, è richiesto ancora il rispetto dei contenuti del protocollo condiviso del 24 aprile 2020, oltre a quelli specifici per il settore dei cantieri del 24 aprile e quello nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo. L’esecuzione e il monitoraggio delle misure è affidato ancora al Prefetto territorialmente competente, che si può avvalere delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro. Le misure del decreto si applicano fino al 14 giugno 2020, ed è quindi necessario per tutte le attività produttive proseguire nella gestione, oltre che delle normali gestioni di sicurezza, anche di quelle relative al controllo del contagio negli ambienti di lavoro. |