CHI SIAMO   IL NOSTRO METODO   ESPERTI SICURECO   CLIENTI   NEWS   LINK   CONTATTI   AREA RISERVATA
DETTAGLIO NEWS

Ripresa delle attivita' produttive
(del 03 05 2020)

Il 4 maggio entrano in vigore le disposizioni del DPCM 26 aprile in merito alla ripresa di alcune attività produttive, identificate, come noto, nell’allegato 3.

A partire da tale data, quindi, le attività identificate dai codici ATECO ivi riportati sono consentite, senza alcun obbligo di preventiva comunicazione all’autorità, obbligo che viceversa permane, alle condizioni indicate dal decreto, per i codici ATECO non ricompresi.

Si rammenta che la riapertura (e la prosecuzione) dell’attività è sempre subordinata al rispetto dei contenuti del Protocollo di sicurezza, sottoscritto, nella più recente revisione, il 24 aprile e riportato come allegato nel Decreto.

Il Ministero dell’Interno ha sul punto emanato una circolare, con la quale specifica che il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste non si basa più sulla comunicazione al Prefetto, ma su un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni.

Al riguardo viene chiesto quindi ai Prefetti predisporre specifici servizi di controllo, eventualmente costituendo nuclei a composizione mista composti da appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché delle Aziende Sanitarie Locali.

La circolare rammenta che alle violazioni riscontrate, che riguardino l’applicazione del protocollo, è punita ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 19/2020, con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto costituisca reato (sanzioni amministrativa da 400 a 3.000 euro, sanzione accessoria chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni). La verifica dell’eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà viceversa fare riferimento al quadro normativo delineato dal D.Lgs. 81/2008.



TORNA ALL'ELENCO NEWS