Con il DPCM del 10 aprile è stato prorogato, fino al 3 maggio, il blocco delle attività produttive, con le sole eccezioni di quelle indicate nell’allegato 3 del decreto stesso. Per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Inoltre, è consentita, sempre previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture, per cui si deve ritenere che almeno gli addetti di tali reparti possono continuare a prestare la propria attività lavorativa. L’allegato 3 riprende, come il precedente decreto del 22 marzo, i codici ATECO consentiti; per le attività manifatturiere sono consentite, in realtà con poche variazioni rispetto al precedente elenco. Per le attività non sospese rimane obbligatorio rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sottoscritto il 14 marzo fra Governo e parti sociali. |